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Legge 479/1930

Art. 11 — Per essere inscritti nei ruoli del tiro a segno i balilla e gli avanguardisti, che non abbiano compiuto il se…

ELI /it/legge/1930/04/17/479/art/11parte di Legge 479/1930
Art. 11. Per essere inscritti nei ruoli del tiro a segno i balilla e gli avanguardisti, che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta', corrispondono la tassa annua di lire tre. Gli avanguardisti di eta' superiore ai sedici anni ed i premilitari corrispondono la tassa annua di lire sei. Gli altri tiratori corrispondono la tassa annua di lire dieci. Le sezioni rilasciano a favore dell'Unione italiana di tiro a segno un decimo del rispettivo introito per tasse annuali. Gli inscritti effettuano i pagamenti alle rispettive sezioni di tiro a segno per mezzo dei conti correnti postali.

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