Legge 479/1930
Art. 11 — Per essere inscritti nei ruoli del tiro a segno i balilla e gli avanguardisti, che non abbiano compiuto il se…
Art. 11. Per essere inscritti nei ruoli del tiro a segno i balilla e gli avanguardisti, che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta', corrispondono la tassa annua di lire tre. Gli avanguardisti di eta' superiore ai sedici anni ed i premilitari corrispondono la tassa annua di lire sei. Gli altri tiratori corrispondono la tassa annua di lire dieci. Le sezioni rilasciano a favore dell'Unione italiana di tiro a segno un decimo del rispettivo introito per tasse annuali. Gli inscritti effettuano i pagamenti alle rispettive sezioni di tiro a segno per mezzo dei conti correnti postali.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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