Open·Parlamento
HomeNormeLegge 1178/1926Art. 61
Legge 1178/1926

Art. 61 — Per la prima formazione della categoria servizi portuali del Corpo Reale equipaggi marittimi saranno trasferi…

ELI /it/legge/1926/07/08/1178/art/61parte di Legge 1178/1926
Art. 61. Per la prima formazione della categoria servizi portuali del Corpo Reale equipaggi marittimi saranno trasferiti nella categoria stessa i sottufficiali di porto ora esistenti, provenienti dall'ordinamento ora vigente. Con decreto Reale su proposta del Ministro della marina, di concerto con quello delle comunicazioni e delle finanze, saranno emanate le norme per l'ordinamento ed il funzionamento della categoria «Servizi portuali»; con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina di concerto col Ministro delle comunicazioni e con quello delle finanze sara' stabilito il numero dei sottufficiali sottocapi e comuni della detta categoria.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 1178/1926 · fonte Normattiva ↗

← Art. 60 Art. 62 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.