Legge 1178/1926
Art. 61 — Per la prima formazione della categoria servizi portuali del Corpo Reale equipaggi marittimi saranno trasferi…
Art. 61. Per la prima formazione della categoria servizi portuali del Corpo Reale equipaggi marittimi saranno trasferiti nella categoria stessa i sottufficiali di porto ora esistenti, provenienti dall'ordinamento ora vigente. Con decreto Reale su proposta del Ministro della marina, di concerto con quello delle comunicazioni e delle finanze, saranno emanate le norme per l'ordinamento ed il funzionamento della categoria «Servizi portuali»; con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina di concerto col Ministro delle comunicazioni e con quello delle finanze sara' stabilito il numero dei sottufficiali sottocapi e comuni della detta categoria.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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