Legge 1178/1926
Art. 56 — Per la prima formazione del Corpo delle armi navali potranno esservi trasferiti: 1° tutti gli ufficiali di va…
Art. 56. Per la prima formazione del Corpo delle armi navali potranno esservi trasferiti: 1° tutti gli ufficiali di vascello specialisti di armi navali; 2° gli ufficiali di vascello del grado di capitano di fregata o capitano di corvetta che ne facciano domanda e nel numero che stabilira' il Ministro della marina, purche' muniti di un brevetto di specializzazione, e purche' dichiarati idonei al passaggio dalla Commissione di avanzamento competente. Tale norma avra' valore sino al 1° geranio 1936; 3° i tenenti di vascello muniti di brevetto di specializzazione superiore che ne facciano domanda, e purche' dichiarati idonei al passaggio dalla Commissione ordinaria di avanzamento. Il numero degli ufficiali cosi' trasferiti sara' determinato dal Ministero, ma non potra' eccedere i due terzi del ruolo. Tale norma avra' vigore sino al 1° gennaio 1936. Il trasferimento degli ufficiali indicati ai commi precedenti e' subordinato al giudizio favorevole di un Comitato presieduto dal sottosegretario di Stato per la marina e costituito dal Capo di Stato maggiore e dal presidente del Consiglio superiore di marina per gli ufficiali ammiragli, capitani di vascello, capitani di fregata e capitani di corvetta gia' in quadro di avanzamento nel 1926: e da un Comitato presieduto dal presidente del Consiglio superiore di marina, e costituito dal vicepresidente del Consiglio superiore di marina e dal Sottocapo di Stato maggiore per i capitani di corvetta non iscritti nel quadro di avanzamento e tenenti di vascello. Gli ufficiali di cui al comma 1° che non saranno ritenuti idonei al passaggio nel corpo delle armi navali saranno collocati in aspettativa per riduzione di quadri con le norme dell'art. 52. Gli ufficiali di vascello che passeranno, a norma dei commi 1°, 2° e 3°, nel Corpo armi navali conserveranno ad personam le denominazioni di grado di ufficiali di vascello. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 27 marzo 1927, n. 755, convertito senza modificazioni dalla L. 29 dicembre 1927, n. 2763, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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