Legge 1178/1926
Art. 50 — La tabella D prevista dall'art
Art. 50. La tabella D prevista dall'art. 44 per il Corpo del genio navale e per gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi della categoria meccanici sara' fissata dal Ministro della marina di concerto con quello delle finanze, quando saranno messe in completa esecuzione le norme dettate dall'art. 45, commi a), b) e c).
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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