Legge 1178/1926
Art. 47 — Il ruolo transitorio degli ufficiali di macchina sara' costituito da: a) i maggiori e capitani per la direzio…
Art. 47. Il ruolo transitorio degli ufficiali di macchina sara' costituito da: a) i maggiori e capitani per la direzione delle macchine di cui al comma c) del precedente art. 45. I maggiori per la direzione delle macchine suddetti non potranno avere avanzamento. Essi saranno trattenuti in servizio, se idonei, fino al limite di eta' del loro grado. I capitani per la direzione delle macchine suddetti potranno ottenere l'avanzamento a maggiore per anzianita'; b) i capitani per la direzione delle macchine di cui al comma d) del precedente art. 45 fino a quando raggiungeranno le condizioni previste dallo stesso comma d) per passare nel genio navale. Coloro che rinunzieranno a frequentare i corsi di cui al comma d) del precedente art. 45 o non conseguiranno l'idoneita' alla fine dei corsi stessi, resteranno definitivamente nel ruolo transitorio, e non potranno avere avanzamento; c) i tenenti e sottotenenti per la direzione delle macchine di cui al comma e) del precedente art. 45 fino a quando raggiungeranno le condizioni previste dallo stesso comma e) per passare nel genio navale. I tenenti per la direzione delle macchine che non conseguiranno l'idoneita' alla fine dei corsi stessi rimarranno nel ruolo transitorio e potranno ottenere la promozione a capitano nel ruolo transitorio stesso; d) i capitani per la direzione delle macchine che all'atto dell'approvazione della presente legge avranno rinunziato o saranno caduti nell'esame per maggiore.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- L. 2386/12 — Riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di eta' per la cessazionautoritativoha disposto (con l'art. 13, commi 1 e 2) la modifica dell'art. 47.
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