Legge 1178/1926
Art. 45 — Il Corpo del genio navale sara' ricostituito come segue: a) tutti gli ufficiali generali, i colonnelli e tene…
Art. 45. Il Corpo del genio navale sara' ricostituito come segue: a) tutti gli ufficiali generali, i colonnelli e tenenti colonnelli nonche' i maggiori inscritti nel quadro di avanzamento gia' compilato per il 1926 del Corpo del genio navale e di quello degli ufficiali per la direzione delle macchine saranno confermati o passeranno nel corpo del genio navale. La conferma o il passaggio sara' pronunciato da un Comitato presieduto dal Sottosegretario di Stato per la marina e costituito dal Capo di Stato Maggiore e dal presidente del Consiglio superiore di marina, che prendera' in esame le note caratteristiche e il servizio prestato. Gli ufficiali generali, i colonnelli, i tenenti colonnelli e i maggiori sopra indicati che, presi in esame dal Comitato suddetto non saranno giudicati idonei alla conferma o al passaggio nel Corpo del genio navale, o che entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge rinunzieranno a sottoporsi a tale esame, saranno tolti dai ruoli entro un mese dall'esame del Comitato suddetto, saranno considerati come trattenuti in servizio per un periodo di tempo uguale alla licenza ordinaria loro spettante nel biennio e quindi collocati in aspettativa per riduzione di quadri. Le domande di tale rinunzia saranno accolte o meno a giudizio insindacabile del Ministro della marina: b) i maggiori del genio navale non compresi nel quadro di avanzamento gia' compilato per il 1926, i capitani del genio navale ed i tenenti del genio navale sono confermati nel Corpo del genio navale; c) i maggiori per la direzione delle macchine, tranne quelli gia' in quadro di avanzamento nel 1926 e i capitani per la direzione delle macchine che gia' fecero l'esame per maggiore, passeranno a far parte con la loro sede di anzianita' nel Corpo del genio navale previo esame delle loro note caratteristiche e del loro servizio. Tale esame sara' eseguito da un Comitato costituito dal presidente del Consiglio superiore di marina, presidente, dal vice-presidente del Consiglio superiore di marina e dal Sottocapo di Stato Maggiore. I maggiori e capitani per la direzione delle macchine che cosi' passeranno a far parte del genio navale dovranno essere inviati a frequentare corsi su speciali materie presso le scuole di ingegneria o dovranno essere sottoposti ad una prova di esame per ottenere la promozione a tenente colonnello nel Corpo del genio navale. I maggiori e i capitani per la direzione delle macchine contemplati in questo paragrafo, che non saranno ritenuti idonei al passaggio nel Corpo del genio navale, saranno trasferiti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina; d) i capitani e i tenenti per la direzione delle macchine provenienti dell'Accademia navale che hanno gia' frequentato il corso superiore saranno inscritti temporaneamente nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina e passeranno nel Corpo del genio navale quando avranno seguito con esito favorevole corsi speciali presso le scuole di ingegneria; e) i tenenti e sottotenenti per la direzione delle macchine, che non hanno ancora frequentato il corso superiore, non lo dovranno frequentare; ma dovranno invece seguire con esito favorevole corsi speciali presso le scuole di ingegneria. Essi saranno temporaneamente inscritti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina e passeranno nel genio navale man mano che raggiungeranno le condizioni innanzi prescritte. Gli ufficiali suddetti durante i periodi di chiusura dei corsi saranno imbarcati in servizio di macchina; f) gli allievi della Regia accademia navale ramo macchine saranno indirizzati per seguire all'uscita dell'Accademia navale corsi presso le scuole di ingegneria come e' prescritto dal comma precedente e dal comma a) dell'art. 37. Le modalita' dei corsi di cui ai paragrafi d), e) ed f) saranno stabilite con decreto del Ministro della marina d'accordo col Ministro della pubblica istruzione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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