Legge 1178/1926
Art. 29 — Spetta agli ufficiali del ruolo transitorio degli ufficiali di macchina: a) imbarcare sulle navi dello Stato …
Art. 29. Spetta agli ufficiali del ruolo transitorio degli ufficiali di macchina: a) imbarcare sulle navi dello Stato per la direzione e il servizio degli apparati motori e generatori; b) disimpegnare presso le Direzioni costruzioni navali incarichi in sott'ordini per la riparazione delle macchine; c) prestare servizio presso i depositi di combustibile.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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