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Legge 1178/1926

Art. 27 — Spetta al Corpo del genio navale: a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli orga…

ELI /it/legge/1926/07/08/1178/art/27parte di Legge 1178/1926
Art. 27. Spetta al Corpo del genio navale: a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti; b) costruire, provvedere e raddobbare le navi dello Stato, le macchine e gli attrezzi relativi, costruire, provvedere, montare, riparare gli impianti elettrici di propulsione delle Regie navi; c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della marina; d) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli apparati motori e generatori e relativi macchinari ausiliari compresi gli impianti elettrici per la propulsione; e) dirigere ed amministrare i lavori degli arsenali e stabilimenti della Regia marina per il servizio delle costruzioni navali e delle macchine; f) vigilare i lavori di competenza del Corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Regia marina; g) far parte del Consiglio superiore di marina; h) presiedere e far parte del Comitato per i progetti delle navi; i) far parte della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra; l) dirigere le stazioni di forza e luce nei Regi arsenali e stabilimenti di lavoro; m) acquistare, conservare, erogare i combustibili solidi e liquidi e le materie lubrificanti; n) provvedere ad ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali occorrenti alla Regia marina; o) presiedere le Giunte di ricezione e di verifica. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 27 marzo 1927, n. 755, convertito senza modificazioni dalla L. 29 dicembre 1927, n. 2763, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

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