Legge 1178/1926
Art. 24 — Il grado di ammiraglio e' abolito
Art. 24. Il grado di ammiraglio e' abolito. Gli attuali ammiragli conserveranno ad personam tale grado.
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- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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