Legge 1178/1926
Art. 16 — Sono Corpi militari della Regia marina: A) Per gli ufficiali: a) il Corpo di Stato Maggiore (ufficiali di vas…
Art. 16. Sono Corpi militari della Regia marina: A) Per gli ufficiali: a) il Corpo di Stato Maggiore (ufficiali di vascello); b) il Corpo del genio navale (ufficiali G. N.); c) il Corpo per le armi navali (ufficiali A. N.); d) il Corpo sanitario militare marittimo, il quale comprende, in ruoli organici distinti, gli «ufficiali medici» e gli «ufficiali chimici farmacisti»; e) il Corpo di commissariato militare marittimo; f) il Corpo delle Capitanerie di porto; g) gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi, divisi nelle seguenti categorie: nocchieri, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, assistenti del genio navale, carpentieri, meccanici, semaforisti, infermieri, furieri, direttore del corpo musicale. B) Per i sottufficiali, graduati e comuni: Il Corpo Reale equipaggi marittimi, il quale comprende le seguenti categorie: marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, assistenti del genio navale, carpentieri, meccanici, fuochisti, semaforisti, infermieri, furieri, musicanti, trombettieri e servizi portuali.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- L. 2386/12 — Riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di eta' per la cessazionautoritativoha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) la modifica dell'art. 16, lettera g).
↑ Tutti gli articoli di Legge 1178/1926 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.