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Legge 1178/1926

Art. 16 — Sono Corpi militari della Regia marina: A) Per gli ufficiali: a) il Corpo di Stato Maggiore (ufficiali di vas…

ELI /it/legge/1926/07/08/1178/art/16parte di Legge 1178/1926
Art. 16. Sono Corpi militari della Regia marina: A) Per gli ufficiali: a) il Corpo di Stato Maggiore (ufficiali di vascello); b) il Corpo del genio navale (ufficiali G. N.); c) il Corpo per le armi navali (ufficiali A. N.); d) il Corpo sanitario militare marittimo, il quale comprende, in ruoli organici distinti, gli «ufficiali medici» e gli «ufficiali chimici farmacisti»; e) il Corpo di commissariato militare marittimo; f) il Corpo delle Capitanerie di porto; g) gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi, divisi nelle seguenti categorie: nocchieri, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, assistenti del genio navale, carpentieri, meccanici, semaforisti, infermieri, furieri, direttore del corpo musicale. B) Per i sottufficiali, graduati e comuni: Il Corpo Reale equipaggi marittimi, il quale comprende le seguenti categorie: marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, assistenti del genio navale, carpentieri, meccanici, fuochisti, semaforisti, infermieri, furieri, musicanti, trombettieri e servizi portuali.

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