Legge 1178/1926
Art. 14 — Gli istituti e scuole della Regia marina comprendono: A) Per gli ufficiali: 1° l'Istituto di guerra marittima…
Art. 14. Gli istituti e scuole della Regia marina comprendono: A) Per gli ufficiali: 1° l'Istituto di guerra marittima (I. G. M.); 2° l'Istituto elettrotecnico e radiotelegrafico della Regia marina; 3° la Regia accademia navale nella quale si compiono: corsi di abilitazione e di specializzazione ai vari servizi per ufficiali di vascello, esclusi quelli per la specializzazione nei servizi idrografici che si svolgono presso l'Istituto idrografico; corsi superiori per ufficiali di vascello ed ufficiali del genio navale e delle armi navali; corsi per ufficiali di nuova nomina dei corpi del genio navale, delle armi navali, medici, commissari e ufficiali di porto; corsi normali per allievi ufficiali di vascello e per allievi ufficiali del corpo del genio navale e delle armi navali; corsi per gli allievi ufficiali di complemento. B) Per il personale del C. R. E. M.: 4° le scuole variamente dislocate nelle quali si seguono corsi di perfezionamento per sottufficiali delle varie categorie e specialita' del C. R. E. M., corsi di istruzione generale e professionale per sottocapi delle varie categorie e specialita' del C. R. E. M. e corsi ordinari per la formazione dei militari delle varie categorie e specialita' del C. R. E. M. C) Per il personale non militare: 5° gli Istituti nautici. L'ordinamento di ciascun istituto o scuola e' stabilito per decreto Reale o Ministeriale. Tutti gli istituti e scuole, ad eccezione degli istituti nautici, sono retti da ufficiali di vascello e ad essi sono assegnati ufficiali superiori ed inferiori dei vari corpi i quali sono compresi nelle tabelle organiche di detti Corpi. All'insegnamento di materie non militari si provvede con insegnanti civili secondo le leggi vigenti.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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