Legge 1178/1926
Art. 11 — I servizi dipartimentali comprendono: i Comandi in capo di dipartimento marittimo; i Comandi militari maritti…
Art. 11. I servizi dipartimentali comprendono: i Comandi in capo di dipartimento marittimo; i Comandi militari marittimi; i Comandi di arsenali, cantieri e basi navali; i Comandi di marina. I limiti delle attribuzioni territoriali dei Comandi sopra indicati sono fissati con decreto Reale su proposta del Ministro della marina. I Comandi in capo di dipartimento marittimo hanno alla loro dipendenza i Comandi militari marittimi della loro zona. I Comandi militari marittimi hanno alla loro dipendenza i Comandi di marina, delle piazze forti marittime, delle difese marittime, degli arsenali, cantieri e basi navali della loro zona, e i gruppi di forze navali mobilitabili, quelli di difesa mobile ravvicinata e il naviglio ausiliario e sussidiario loro assegnato, come e' prescritto dagli articoli 4, 5 e 6. Dai Comandi militari marittimi dipendono altresi' le Capitanerie di porto delle loro zone per i servizi attinenti alla Regia marina ad esse affidati.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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