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Legge 693/1913

Art. 3 — Per gli effetti dell'art

ELI /it/legge/1913/06/22/693/art/3parte di Legge 693/1913
Art. 3. Per gli effetti dell'art. 1, in ogni Comune e' tenuto al corrente un registro o schedario, con rubrica, in cui sieno distintamente segrati i quadrupedi, veicoli a trazione animale e natanti, a remi o a vela, da specificarsi nelle norme d'attuazione della presente legge, esistenti e permanenti da oltre un mese nel territorio del Comune, con l'indicazione del rispettivo proprietario e della sua principale e ordinaria abitazione. Simile registro e' istituito e tenuto al corrente in ogni ufficio di prefettura, per quanto concerne i veicoli e natanti a motore e le aeronavi di cui pure in detto art. 1. Il ministro della guerra e' autorizzato a far ispezionare i registri suindicati; e ogni cittadino e' in facolta' di prenderne visione.

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