Legge 693/1913
Art. 3 — Per gli effetti dell'art
Art. 3. Per gli effetti dell'art. 1, in ogni Comune e' tenuto al corrente un registro o schedario, con rubrica, in cui sieno distintamente segrati i quadrupedi, veicoli a trazione animale e natanti, a remi o a vela, da specificarsi nelle norme d'attuazione della presente legge, esistenti e permanenti da oltre un mese nel territorio del Comune, con l'indicazione del rispettivo proprietario e della sua principale e ordinaria abitazione. Simile registro e' istituito e tenuto al corrente in ogni ufficio di prefettura, per quanto concerne i veicoli e natanti a motore e le aeronavi di cui pure in detto art. 1. Il ministro della guerra e' autorizzato a far ispezionare i registri suindicati; e ogni cittadino e' in facolta' di prenderne visione.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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