Legge 693/1913
Art. 20 — Il verbale di contravvenzione non e' trasmesso all'autorita' giudiziaria e l'azione penale rimane estinta ove…
Art. 20. Il verbale di contravvenzione non e' trasmesso all'autorita' giudiziaria e l'azione penale rimane estinta ove il contravventore paghi, entro giorni trenta dall'accertamento del fatto, nell'ufficio del registro, e anche mediante vaglia postale intestato all'ufficio stesso, la somma equivalente al doppio del minimo dell'ammenda comminata per la contravvenzione medesima, e al triplo ove sia recidivo.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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