Open·Parlamento
HomeNormeLegge 272/1913Art. 67
Legge 272/1913

Art. 67 — Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo procedente, le Camere di commercio dev…

ELI /it/legge/1913/03/20/272/art/67parte di Legge 272/1913
Art. 67. Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo procedente, le Camere di commercio devono sottoporre alla approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il regolamento speciale delle borse esistenti nella loro circoscrizione. Finche' non saranno approvati detti regolamenti, restano in vigore gli attuali, in quanto non siano contrari alle disposizioni della presente legge.

↑ Tutti gli articoli di Legge 272/1913 · fonte Normattiva ↗

← Art. 66 Art. 68 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.