Legge 272/1913
Art. 60 — I funzionari giudiziari e le autorita' di borsa che abbiano impartiti provvedimenti, in ordine a contratti in…
Art. 60. I funzionari giudiziari e le autorita' di borsa che abbiano impartiti provvedimenti, in ordine a contratti in contravvenzione alla presente legge, incorrono, in proprio, per ciascuno di questi contratti, nell'ammenda di L. 10, oltre la responsabilita' solidale, coi mediatori inscritti e coi contraenti, per le tasse e le ammende ad essi applicabili. In questi casi i funzionari e le autorita' di borsa preindicati devono denunziare i contravventori all'ufficio di registro della sede della borsa, astenendosi da qualsiasi provvedimento fino a che sia stata presentata la quietanza delle tasse e sovrattasse rilasciate dall'ufficio competente.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 60; (con l'art. 214, comma 5) la modifica dell'art. 60.
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