Legge 272/1913
Art. 56 — Le pene comminate agli articoli 53, 54 e 55 sono applicate ai contravventori dalla deputazione di borsa
Art. 56. Le pene comminate agli articoli 53, 54 e 55 sono applicate ai contravventori dalla deputazione di borsa. Contro le decisioni di questa e' ammesso il ricorso all'autorita' giudiziaria. Nei casi piu' gravi, e' in facolta' della deputazione di borsa di rinviare gli atti a detta autorita', sospendendo intanto il mediatore dalle sue funzioni per tutta la durata del procedimento penale. Le penalita' stabilite nei precedenti articoli si applicano senza pregiudizio di quelle maggiori che fossero comminate dal codice penale.
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