Legge 272/1913
Art. 26 — La Deputazione di borsa puo' autorizzare, in caso di constatato legittimo impedimento, gli agenti di cambio a…
Art. 26. La Deputazione di borsa puo' autorizzare, in caso di constatato legittimo impedimento, gli agenti di cambio a valersi temporaneamente in Borsa dell'opera di non piu' di un rappresentante, che sia provvisto dei requisiti indicati ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 22 e sia munito di procura speciale, depositata presso la Camera di commercio. La sua nomina deve essere approvata dalla Camera stessa, sentiti la Deputazione di borsa e il Sindacato dei mediatori. Egli opera sotto la diretta responsabilita' del suo mandante.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 26; (con l'art. 214, comma 5) la modifica dell'art. 26.
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