Legge 272/1913
Art. 21 — La professione del mediatore e' libera
Art. 21. La professione del mediatore e' libera. Nondimeno gli uffici pubblici, per i quali si richieda un'autorizzazione speciale, sono riservati ai mediatori inscritti in un ruolo formato e conservato dalla Camera di commercio. Il ruolo predetto deve indicare la specie di mediazione per la quale ciascuno e' inscritto. I mediatori autorizzati alla negoziazione dei valori pubblici sono qualificati agenti di cambio.
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