Open·Parlamento
HomeNormeLegge 272/1913Art. 2
Legge 272/1913

Art. 2 — Le borse di commercio sono sottoposte alla vigilanza del Governo, delle Camere di commercio, della Deputazion…

ELI /it/legge/1913/03/20/272/art/2parte di Legge 272/1913
Art. 2. Le borse di commercio sono sottoposte alla vigilanza del Governo, delle Camere di commercio, della Deputazioni di borsa e dei Sindacati di mediatori. I ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro possono in ogni tempo ordinare di concerto ispezioni alle borse di commercio e, sentita la Camera di commercio, emanare i provvedimenti reputati di volta in volta necessari, secondo le speciali condizioni del mercato, per assicurare il regolare andamento degli affari nelle singole borse.

↑ Tutti gli articoli di Legge 272/1913 · fonte Normattiva ↗

← Art. 1 Art. 3 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.