D.P.R. 207/2010
Art. 44 — Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di verifica del progetto
Art. 44. Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di verifica del progetto 1. Il presente capo disciplina la materia della verifica dei progetti di cui agli articoli 93, comma 6, e 112, comma 5, del codice. Note all'art. 44 - Il testo dell'articolo 93, comma 6, delcitato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: “6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.” - Il testo dell'articolo 112, comma 5, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: “5. Con il regolamento sono disciplinate le modalita' di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri: a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica puo' essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualita', ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento; c) soppressa.”
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 50/04 — Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazioautoritativoha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) l'abrogazione dell'art. 44.
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