D.P.R. 207/2010
Art. 359 — Entrata in vigore
Art. 359. Entrata in vigore 1. Ai sensi dell'articolo 253, comma 2, del codice, il presente regolamento, ad esclusione degli articoli 73 e 74, entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Ai sensi dell'articolo 253, comma 2, ultimo periodo, del codice, le disposizioni regolamentari di cui agli articoli 73 e 74 entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Note all'art. 359 - Il testo dell'art. 253, comma 2, del citato D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: “2. Il regolamento di cui all'articolo 5 e' adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. Le disposizioni regolamentari previste ai sensi dell'articolo 40, comma 4, lettere g) e g-bis) entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 5.”.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 50/04 — Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazioautoritativoha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) l'abrogazione dell'art. 359.
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