D.P.R. 207/2010
Art. 355 — Collaudo dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri (art
Art. 355. Collaudo dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri (art. 229, d.P.R. n. 554/1999) 1. Il collaudo dei lavori disciplinati dal presente titolo deve essere espletato con le modalita' previste nel presente regolamento, in quanto applicabili, e deve essere concluso entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori. 2. Il responsabile del procedimento dispone, secondo la natura e la tipologia dei lavori, che il certificato di collaudo sia corredato anche dai certificati di collaudo statico delle strutture, di sicurezza degli impianti e di conformita' alle norme di sicurezza e di prevenzioni di incendi, che possono essere rilasciati da soggetti pubblici o privati, con competenza legalmente riconosciuta nello Stato estero interessato dai lavori.
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- D.lgs 50/04 — Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazioautoritativoha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) la modifica dell'art. 355.
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