Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 207/2010Art. 35
D.P.R. 207/2010

Art. 35 — Relazioni specialistiche (art

ELI /it/dpr/2010/10/05/207/art/35parte di D.P.R. 207/2010
Art. 35. Relazioni specialistiche (art. 37, d.P.R. n. 554/1999) 1. Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo. 2. Per gli interventi di particolare complessita', per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito del progetto definitivo, particolari relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell'intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde. 3. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.

Modificato / richiamato da

Modifica · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 207/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 34 Art. 36 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.