D.P.R. 207/2010
Art. 342 — Organi del procedimento e programmazione
Art. 342. Organi del procedimento e programmazione 1. Agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici si applicano, nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 9, del codice, le disposizioni del presente regolamento contenute nella parte II, titolo I, capo I (organi del procedimento), negli articoli 272 (il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture), 273 (funzioni e compiti del responsabile del procedimento), 274 (il responsabile del procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza) e quelle concernenti gli organi del procedimento. 2. Agli enti aggiudicatori non si applicano le disposizioni del presente regolamento contenute nella parte II, titolo I, capo II (programmazione dei lavori) e nell'articolo 271 (programmazione dell'attivita' contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi). Note all'art. 342 - Il testo dell'art. 10, comma 9, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: “9. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, in conformita' ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o piu' soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente codice alla cui osservanza sono tenuti.”
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 50/04 — Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazioautoritativoha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) l'abrogazione dell'art. 342.
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