D.P.R. 207/2010
Art. 33 — Documenti componenti il progetto esecutivo (art
Art. 33. Documenti componenti il progetto esecutivo (art. 35, d.P.R. n. 554/1999) 1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonche' i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto e' redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonche' delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformita' urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilita' ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo e' composto dai seguenti documenti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione: a) relazione generale; b) relazioni specialistiche; c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale; d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera; g) computo metrico estimativo e quadro economico; h) cronoprogramma; i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto; m) piano particellare di esproprio. Note all'art. 33 - Per il testo dell'articolo 100 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, si veda nelle Note all'art. 17.
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- D.lgs 50/04 — Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazioautoritativoha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) la modifica dell'art. 33.
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