D.P.R. 207/2010
Art. 324 — Provvedimenti successivi alla verifica di conformita'
Art. 324. Provvedimenti successivi alla verifica di conformita' 1. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformita', si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 50/04 — Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazioautoritativoha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) l'abrogazione dell'art. 324.
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