D.P.R. 207/2010
Art. 322 — Certificato di verifica di conformita'
Art. 322. Certificato di verifica di conformita' 1. Il soggetto incaricato della verifica di conformita' rilascia il certificato di verifica di conformita' quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformita' contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attivita' di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformita'. 2. E' fatta salva la responsabilita' dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalita' non verificabili in sede di verifica di conformita'. 3. Qualora il certificato di verifica di conformita' sia emesso dal direttore dell'esecuzione, lo stesso e' confermato dal responsabile del procedimento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 50/04 — Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazioautoritativoha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) l'abrogazione dell'art. 322.
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