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D.P.R. 207/2010

Art. 309 — Certificato di ultimazione delle prestazioni

ELI /it/dpr/2010/10/05/207/art/309parte di D.P.R. 207/2010
Art. 309. Certificato di ultimazione delle prestazioni 1. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalita' previste dall'articolo 304, comma 2.

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