D.P.R. 207/2010
Art. 303 — Avvio dell'esecuzione del contratto
Art. 303. Avvio dell'esecuzione del contratto 1. L'esecutore e' tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facolta' di procedere alla risoluzione del contratto. 2. Il capitolato speciale o altro documento contrattuale puo' prevedere che il direttore della esecuzione rediga apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l' esecutore ai sensi dell'articolo 304.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 50/04 — Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazioautoritativoha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) l'abrogazione dell'art. 303.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 207/2010 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.