D.P.R. 207/2010
Art. 301 — Compiti del direttore dell'esecuzione del contratto
Art. 301. Compiti del direttore dell'esecuzione del contratto 1. Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante. 2. Il direttore dell'esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attivita' e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformita' dei documenti contrattuali. 3. A tale fine, il direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attivita' allo stesso espressamente demandate dal codice o dal presente regolamento, nonche' tutte le attivita' che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 50/04 — Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazioautoritativoha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) l'abrogazione dell'art. 301.
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