D.P.R. 207/2010
Art. 281 — Criteri di applicabilita' delle misure di gestione ambientale
Art. 281. Criteri di applicabilita' delle misure di gestione ambientale 1. Per gli appalti di servizi e forniture, la cui esecuzione puo' causare danni all'ambiente e che richiedono l'utilizzo di misure volte a proteggere l'ambiente, le stazioni appaltanti, nel richiedere l'applicazione di misure o sistemi di gestione ambientale, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tengono conto di criteri diretti alla riduzione dell'uso delle risorse naturali, di produzione dei rifiuti, del risparmio energetico, delle emissioni inquinanti e dei rischi ambientali, alle condizioni e secondo le modalita' previste dalla normativa vigente.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 50/04 — Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazioautoritativoha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) l'abrogazione dell'art. 281.
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