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D.P.R. 207/2010

Art. 225 — Valutazioni dell'organo di collaudo (art

ELI /it/dpr/2010/10/05/207/art/225parte di D.P.R. 207/2010
Art. 225. Valutazioni dell'organo di collaudo (art. 195, d.P.R. n. 554/1999) 1. L'organo di collaudo provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Sulla base di quanto rilevato, l'organo di collaudo, anche sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento, determina: a) se il lavoro sia o no collaudabile; b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare; c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile; d) le modificazioni da introdursi nel conto finale; e) il credito liquido dell'esecutore. 2. Ai fini di quanto prescritto dal codice e dal presente regolamento in materia di qualificazione, l'organo di collaudo esprime le sue valutazioni sulle modalita' di conduzione dei lavori da parte dell'esecutore e del subappaltatore. 3. Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia gia' intervenuta una risoluzione definitiva.

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