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D.P.R. 207/2010

Art. 220 — Commissioni collaudatrici (art

ELI /it/dpr/2010/10/05/207/art/220parte di D.P.R. 207/2010
Art. 220. Commissioni collaudatrici (art. 206, d.P.R. n. 554/1999) 1. Quando il collaudo e' affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette dal presidente. 2. I verbali, l'atto di collaudo e le eventuali relazioni sono firmati da tutti i componenti della commissione. 3. Se vi e' dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato. Nel caso di commissione composta da due componenti, prevalgono le conclusioni formulate dal presidente. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.

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