D.P.R. 207/2010
Art. 201 — Reclami dell'esecutore sul conto finale (art
Art. 201. Reclami dell'esecutore sul conto finale (art. 174, d.P.R. n. 554/1999) 1. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni. 2. L'esecutore, all'atto della firma, non puo' iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita' durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve gia' iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 239 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 240 del codice, eventualmente aggiornandone l'importo. 3. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia' formulate nel registro di contabilita', il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Note all'art. 201 - Per il testo degli artt. 239 e 240 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si veda nelle Note all'art. 161.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 50/04 — Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazioautoritativoha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) la modifica dell'art. 201.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 207/2010 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.