Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 207/2010Art. 165
D.P.R. 207/2010

Art. 165 — Sinistri alle persone e danni (art.138, d.P.R

ELI /it/dpr/2010/10/05/207/art/165parte di D.P.R. 207/2010
Art. 165. Sinistri alle persone e danni (art.138, d.P.R. n. 554/1999 e art. 14, d.m. ll.pp. n. 145/2000) 1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprieta', il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose. 2. Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. 3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti e' a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 207/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 164 Art. 166 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.