D.P.R. 207/2010
Art. 135 — Limiti di garanzia
Art. 135. Limiti di garanzia 1. La garanzia di cui all'articolo 132, e' prestata per gli importi percentuali e con le modalita' previsti dall'articolo 113 del codice; le percentuali si intendono riferite all'importo dei lavori e delle altre prestazioni richieste e remunerate al contraente. 2. Ove sia attivata la garanzia di subentro, la garanzia di cui all'articolo 113 del codice, indipendentemente dalla entita' maggiore o minore della stessa ai sensi del comma 1, si intende prestata per un ammontare pari al dieci per cento dell'importo contrattuale, non ulteriormente riducibile fino al collaudo. Note all'art. 135 - Per il testo dell'art. 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si veda nelle Note all'art. 131.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 50/04 — Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazioautoritativoha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) l'abrogazione dell'art. 135.
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