D.P.R. 207/2010
Art. 130 — Modalita' di presentazione della garanzia globale di esecuzione
Art. 130. Modalita' di presentazione della garanzia globale di esecuzione 1. Entro trenta giorni dalla comunicazione della aggiudicazione definitiva, il contraente presenta la garanzia globale, redatta in conformita' dello schema di garanzia di cui all'allegato H; in mancanza, la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore dispone la decadenza dall'aggiudicazione definitiva, incamera la cauzione provvisoria e aggiudica il contratto di lavori al concorrente che segue in graduatoria. 2. Nella garanzia globale di esecuzione e' indicato il nominativo di almeno due sostituti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ss), che, come attestato dalla documentazione allegata alla garanzia, devono essere in possesso degli stessi requisiti precedentemente richiesti nel bando o nell'avviso di gara. 3. Per quanto non previsto dal presente capo, la garanzia globale di esecuzione e' regolata dalle previsioni dello schema di garanzia di cui all'allegato H. 4. Il possesso dei requisiti dei sostituti di cui al comma 2 e' verificato dalla stazione appaltante o dal soggetto aggiudicatore prima della stipulazione del contratto.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 50/04 — Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazioautoritativoha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) l'abrogazione dell'art. 130.
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