Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 207/2010Art. 117
D.P.R. 207/2010

Art. 117 — Sedute di gara

ELI /it/dpr/2010/10/05/207/art/117parte di D.P.R. 207/2010
Art. 117. Sedute di gara 1. Nel bando di gara, o nell'avviso di gara o nella lettera di invito sono stabiliti il giorno e l'ora della prima seduta pubblica di gara. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 207/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 116 Art. 118 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.