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D.P.R. 136/2009

Art. 8 — Direttore

ELI /it/dpr/2009/06/22/136/art/8parte di D.P.R. 136/2009
Art. 8. Direttore 1. Il direttore e' tratto dagli ufficiali generali o colonnelli in servizio delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e nominato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa, da cui dipende, sentito il consiglio di amministrazione agli effetti della gestione ordinaria. Limitatamente all'ambito della gestione erariale e delle relative attivita', svolge le funzioni di cui all'articolo 4 del RAD. 2. Il direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione e, in caso di impedimento, puo' farsi rappresentare dal capo del servizio amministrativo. 3. Ai fini della gestione ordinaria, di cui all'articolo 13, il direttore assicura: a) la corretta applicazione della normativa; b) l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; c) il regolare svolgimento di tutte le attivita' del Circolo; d) la predisposizione e la presentazione, nei termini previsti, del bilancio di previsione e del rendiconto generale, concernente la gestione ordinaria, da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione e all'approvazione del Segretario generale della difesa, cui compete il potere di vigilanza, ai sensi dell'articolo 4, comma 2. Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167 (RAD - Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi della Difesa, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2006, n. 107 (supplemento ordinario), e' il seguente: «Art. 4 (Competenze del comandante). - 1. Il comandante indirizza le attivita' dell'organismo cui e' preposto per il conseguimento dei fini istituzionali e lo rappresenta all'esterno nella sua unita'. Individua gli obiettivi da raggiungere, fissa le relative priorita' e ne verifica il grado di realizzazione. 2. Il comandante, con grado dirigenziale e dotato di autonomia amministrativa, qualora non sia supportato da uno degli organismi logistico - amministrativi di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), esercita i poteri di spesa, nei limiti dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma e, se di grado non dirigenziale, secondo i limiti di valore allo scopo previsti nel Capo IV. 3. Il comandante puo' intervenire negli atti relativi alla gestione amministrativa dell'organismo ed adotta, ove occorre, sotto la sua responsabilita', i provvedimenti necessari, dandone immediata comunicazione all'autorita' competente. 4. Nei casi di particolare gravita' ed urgenza, il comandante puo' adottare provvedimenti di competenza di organi superiori, dandone immediata comunicazione agli stessi per la ratifica.».

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