D.P.R. 136/2009
Art. 64 — Trasferimento dei beni
Art. 64. Trasferimento dei beni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tutti i beni di proprieta' del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, come regolato dal regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111, e successive modificazioni, sono trasferiti al Circolo, con le conseguenti annotazioni sugli inventari dei beni patrimoniali dello Stato, e gestiti ai sensi del capo IX del RAD. Al relativo inventario si provvede con apposito verbale tra il presidente dell'organismo cedente e il direttore del Circolo. 2. Le disponibilita' liquide della gestione di cui al comma 1, accertate alla data di cessazione della gestione stessa, sono versate alla nuova gestione del Circolo, con iscrizione negli appositi partitari. I crediti accertati e le obbligazioni risultanti alla stessa data costituiscono, rispettivamente, accertamenti e impegni delle entrate e delle spese facenti capo alla nuova gestione del Circolo. 3. Decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, gli organi del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, come disciplinato dal citato regio decreto n. 2111 del 1934, e successive modificazioni, pongono in essere i soli atti di amministrazione ordinaria. Nota all'art. 64: - Il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111 (Erezione in ente morale del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia e approvazione del relativo statuto), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1935, n. 11. - Per il Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167 (RAD - Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi della Difesa, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2006, n. 107 (supplemento ordinario), si vedano le note all'art. 16.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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