D.P.R. 136/2009
Art. 58 — Stipulazione ed approvazione dei contratti
Art. 58. Stipulazione ed approvazione dei contratti 1. Si procede alla stipulazione del contratto in forma pubblica, pubblica amministrativa o privata, entro i trenta giorni successivi all'aggiudicazione. 2. Alla stipulazione dei contratti provvede il capo del servizio amministrativo. 3. L'approvazione dei contratti e' di competenza del direttore.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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