D.P.R. 136/2009
Art. 51 — Affidamento del servizio di cassa
Art. 51. Affidamento del servizio di cassa 1. Il servizio di cassa e' affidato, in base ad apposita convenzione, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, ovvero alla Societa' poste italiane S.p.a. 2. Il servizio e' aggiudicato previo esperimento di gara ad evidenza pubblica nella quale sono indicati i criteri di aggiudicazione e le reciproche obbligazioni, ivi incluso il divieto di ogni forma di compensazione che possa determinare artificiose riduzioni di valori monetari. 3. Per eventuali danni causati al Circolo o a terzi, il cassiere risponde con tutte le proprie attivita' e con il proprio patrimonio. 4. Gli istituti, di cui al comma 1, sono responsabili di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati al Circolo. 5. Il Circolo puo' avvalersi di conti correnti postali per l'espletamento di particolari servizi. Unico traente e' l'impresa di cui al comma 1, previa emissione di apposita reversale, con cadenza da stabilirsi nella convenzione di cui al comma 1. 6. Nel caso in cui l'organizzazione del Circolo e delle imprese di cui al comma 1, lo consentano, il servizio di cassa viene gestito con metodologie ad evidenze informatiche, attraverso un collegamento diretto tra l'ufficio amministrazione del Circolo e l'istituto, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio. Nota all'art. 51: - Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230 (supplemento ordinario).
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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