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D.P.R. 136/2009

Art. 49 — Rilevazioni economiche

ELI /it/dpr/2009/06/22/136/art/49parte di D.P.R. 136/2009
Art. 49. Rilevazioni economiche 1. Il Circolo, al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attivita' prodotti, puo' avviare un sistema di contabilita' analitica fondato su rilevazioni per centri di costo, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. 2. Le attivita' di cui al comma 1 sono realizzate con il coordinamento e il supporto metodologico degli uffici del Ministero della difesa competenti in materia di contabilita' economico-analitica. 3. La valutazione economica di cui al comma 1, costituisce strumento per orientare le decisioni secondo criteri di convenienza economica, assicurando che le risorse siano impegnate in maniera efficiente ed efficace per il raggiungimento di fini istituzionali del Circolo, anche attraverso l'analisi degli scostamenti tra obiettivi fissati in sede di programmazione e risultati conseguiti. 4. La contabilita' analitica e' finalizzata all'esecuzione del controllo di gestione, che e' svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e, per ciascun servizio, i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi. Nota all'art. 49: - Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195 (supplemento ordinario).

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