D.P.R. 136/2009
Art. 43 — Conto economico
Art. 43. Conto economico 1. Il conto economico, redatto in conformita' al modello di cui all'allegato n. 6 al presente regolamento, evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione, secondo criteri di competenza economica, e comprende: a) gli accertamenti e gli impieghi delle partite correnti del rendiconto finanziario, rettificati al fine di far partecipare al risultato di gestione solo quei componenti di reddito economicamente competenti all'esercizio (costi consumati e ricavi esauriti); b) quella parte di costi e di ricavi di competenza dell'esercizio la cui manifestazione finanziaria, in termini di impiego e accertamento, si verifichera' nei prossimi esercizi (ratei); c) la parte di costi e di ricavi ad utilita' differita (risconti); d) le sopravvenienze e le insussistenze; e) tutti gli altri elementi economici non rilevati nel conto del bilancio che hanno inciso sulla sostanza patrimoniale modificandola. 2. Costituiscono componenti positive del conto economico: a) i trasferimenti correnti; b) i contributi e i proventi derivanti dalla cessione dei servizi offerti a domanda specifica; c) i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio; d) i proventi finanziari; e) le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. 3. Costituiscono componenti negative del conto economico: a) i costi per acquisto di materie prime e di beni di consumo; b) i costi per acquisizione di servizi; c) il valore del godimento dei beni di terzi; d) le spese per il personale a contratto; e) i trasferimenti a terzi; f) gli interessi passivi e gli oneri finanziari; g) le imposte e le tasse; h) la svalutazione dei crediti e altri fondi; i) gli ammortamenti; l) le sopravvenienze passive, le minusvalenze da alienazioni e le insussistenze dell'attivo. 4. Sono vietate compensazioni tra componenti positive e componenti negative del conto economico. 5. I contributi correnti e le quote di pertinenza dei contributi in conto capitale provenienti da altre amministrazioni pubbliche e private o da terzi, non destinati ad investimenti, sono di competenza economica dell'esercizio quali proventi del valore della produzione.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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