D.P.R. 136/2009
Art. 40 — Conto consuntivo
Art. 40. Conto consuntivo 1. Il conto consuntivo e' costituito da: a) il rendiconto finanziario; b) il conto economico; c) lo stato patrimoniale. 2. Al conto consuntivo sono allegate: a) la situazione amministrativa; b) la relazione sulla gestione. 3. Il conto consuntivo e' predisposto dal capo del servizio amministrativo, unitamente ad una relazione tecnico-contabile, ed e' rimesso dal direttore, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce, al consiglio di amministrazione per la deliberazione, ai fini dell'inoltro per la successiva approvazione da parte del Segretario generale della Difesa, che ne informa il Ministro della difesa.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 136/2009 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.