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D.P.R. 136/2009

Art. 27 — Variazioni e storni al bilancio

ELI /it/dpr/2009/06/22/136/art/27parte di D.P.R. 136/2009
Art. 27. Variazioni e storni al bilancio 1. Le variazioni al bilancio di previsione di competenza e di cassa, comprese quelle per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, possono essere deliberate dal Consiglio di amministrazione entro il mese di novembre. I relativi provvedimenti si concludono con un sintetico quadro riepilogativo delle variazioni disposte. 2. Le variazioni per nuove o maggiori spese sono consentite soltanto in presenza della necessaria copertura finanziaria. 3. Il direttore, su proposta del capo del servizio amministrativo, con apposito provvedimento puo' disporre l'utilizzazione delle risorse finanziarie accantonate nell'avanzo di amministrazione per specifiche finalita'. 4. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonche' tra la gestione dei residui e quella di competenza, o viceversa. 5. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio, salvo casi eccezionali da motivare.

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