Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 136/2009Art. 21
D.P.R. 136/2009

Art. 21 — Bilancio di previsione

ELI /it/dpr/2009/06/22/136/art/21parte di D.P.R. 136/2009
Art. 21. Bilancio di previsione 1. Il bilancio di previsione, predisposto dal capo del servizio amministrativo, d'intesa con il direttore, e' deliberato dal Consiglio di amministrazione non oltre il 30 novembre dell'anno precedente quello cui il bilancio stesso si riferisce ed e' approvato dal Segretario generale della difesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 3. 2. Il bilancio di previsione e' composto dai seguenti documenti: a) il preventivo finanziario, il cui modello e' riportato nell'allegato 1 al presente regolamento; b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria, il cui modello e' riportato nell'allegato 2 al presente regolamento. 3. Costituiscono allegati al bilancio di previsione: a) la relazione programmatica; b) il bilancio pluriennale, il cui modello e' riportato in allegato 3, al presente regolamento; c) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione, il cui modello e' riportato in allegato 4 al presente regolamento. 4. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio e costituisce limite non superabile per gli impegni di spesa.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 136/2009 · fonte Normattiva ↗

← Art. 20 Art. 22 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.