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D.P.R. 136/2009

Art. 19 — Funzioni e responsabilita' del direttore e del capo del servizio amministrativo

ELI /it/dpr/2009/06/22/136/art/19parte di D.P.R. 136/2009
Art. 19. Funzioni e responsabilita' del direttore e del capo del servizio amministrativo 1. Il direttore del Circolo e' il comandante ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1986, n. 545, al quale sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 8. 2. Il capo del servizio amministrativo coadiuva il direttore nella realizzazione dei fini istituzionali del Circolo ed esplica i compiti e le funzioni di cui all'articolo 11. Nota all'art. 19: - Il testo dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1986, n. 545 (Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1986, n. 214, e' il seguente: «Art. 22 (Doveri del comandante di corpo). - 1. L'ufficiale preposto, secondo le disposizioni in vigore, al comando o alla direzione di unita', di ente o servizio organicamente costituito e dotato di autonomia nel campo dell'impiego e in quello logistico, tecnico ed amministrativo, esercita le funzioni di comandante di corpo. 2. Il comandante di corpo, oltre ai doveri generali comuni a tutti i superiori, ha doveri particolari. Egli, nell'ambito del corpo, e' direttamente responsabile della disciplina, dell'organizzazione, dell'impiego, dell'addestramento del personale e, nei limiti previsti da apposite norme, della conservazione dei materiali e della gestione amministrativa. Esplica, inoltre, le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo le leggi ed i regolamenti vigenti nei riguardi dei propri dipendenti. 3. Apposite disposizioni di ciascuna Forza armata o Corpo armato stabiliscono gli incarichi che comunque comportano l'esercizio delle funzioni di comandante di corpo e definiscono le autorita' militari cui e' attribuito il potere sanzionatorio nel campo della disciplina.».

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