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D.P.R. 136/2009

Art. 15 — Gestione dei beni immobili

ELI /it/dpr/2009/06/22/136/art/15parte di D.P.R. 136/2009
Art. 15. Gestione dei beni immobili 1. I beni immobili sono dati in consegna al direttore del Circolo, il quale e' personalmente responsabile dei beni affidatigli, nonche' di qualsiasi danno che possa derivare dalla sua azione od omissione e ne risponde secondo le norme di contabilita' generale dello Stato. 2. La consegna e' effettuata in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve o fra l'agente cessante e quello subentrante, alla presenza di un rappresentante del Segretariato generale della difesa all'uopo incaricato. 3. L'uso di locali, impianti e attrezzature del Circolo, da parte delle ditte o societa' affidatarie di appalto di servizi, si intende in comodato d'uso per i soli scopi istituzionali del Circolo indicati nei relativi atti negoziali di affidamento.

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